Articolo 1

Costituzione

Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL Turismo6 Ottobre 1994 è costituito, ad iniziativa delle Organizzazioni Regionali della FEDERALBERGHI, FAITA, FIAVET e FIPE (tramite l'Unione Regionale del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Confcommercio) e della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, l'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo della Sardegna, di seguito denominato E.B.T.

Articolo 2

Natura

L'E.B.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3
Durata

La durata dell'E.B.T. èa tempo indeterminato.

Articolo 4

Sede

L'E.B.T. ha sede in ORISTANO, nell'ufficio provinciale dell'Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi di Oristano in Via Mattei, n.46. La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Articolo 5

Scopi

(1) L'E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:

- iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;

- iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;

- interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori.

(2) Inoltre svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

(3) L'E.B.T. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali

(4) A tal fine, l'Osservatorio:

- programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n.56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;

- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;

- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;

- cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale;

- svolge funzioni di coordinamento vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.

Articolo 6

Soci e Beneficiari

(1) Sono soci dell'E.B.T. le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo stipulato in attuazione dell'articolo 6 del C.C.N.L. Turismo del 6 ottobre 1994.

(2) Le iniziative di cui all'art.5 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti da Aziende che corrispondono all'E.B.T. le quote di finanziamento di cui al successivo articolo 7.

(3) In coerenza con gli obiettivi di cui sopra e conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 del C.C.N.L. Turismo del 6 ottobre 1994, il 15% del gettito netto globale dell'E.B.T. derivante dalle quote di cui al successivo articolo 7 è destinato al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale del mercato del lavoro.

(4) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, in ragione della provenienza del gettito.

Articolo 7

Finanziamento

(1) L'E.B.T. è finanziato da quote versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende del settore Turismo.

(2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'E.B.T., unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel Regolamento.

Articolo 8

Organi dell'E.B.T.

Sono organi dell'E.B.T.:

(1) L'Assemblea,

(2) Il Presidente,

(3) Il Comitato Esecutivo,

(4) Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 9

Assemblea

(1) L'Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di lavoro da 24 membri, nominati:

(2) N °12 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro di cui n°4 nominati dall'Associazione aderente alla FEDERALBERGHI, n°4 nominati dall'Associazione aderente alla FIPE, n°2 nominati dall'Associazione aderente alla FAITA e n°2 nominati dall'Associazione aderente alla FIAVET;

(3) N°12 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui n° 4 nominati dalla FILCAMS-CGIL regionale, n° 4 nominati dalla FISASCAT-CISL regionale e n° 4 nominati dalla UILTuCS-UIL regionale;

(4) I Membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. È però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.

(5) Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Articolo 10

Poteri dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea di:

(1) Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;

(2) Approvare i regolamenti interni dell'E.B.T.;

(3) Deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;

(4) Provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.;

(5) Promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.T.;

(6) Deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;

(7) Stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento;

(8) Svolgeretutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;

(9) Approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 11
Riunioni dell'Assemblea

(1) L'Assemblea si riunisce ordinariamente tre volte all'anno e, straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci;

(2) La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione;

(3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare;

(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti;

(5) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.

Articolo 12

Il Presidente

(1) Il Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei Datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente cessi dall'incarico per dimissioni o altro motivo, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.

(2) Spetta al Presidente dell'E.B.T. di:

- rappresentare l'E.B.T. di fronte ai terzi e stare in giudizio;

- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;

- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;

- sovrintendere alla applicazionedel presente Statuto;

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea o del Comitato Esecutivo;

- svolgeretutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

(3) Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 13

Il Vice Presidente

(1) Il Vice Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei Datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati del Lavoratori e viceversa.

(2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 14

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone di otto membri, scelti tra i componenti l’Assemblea e così ripartiti:

a) Il Presidente dell’Assemblea ;

b) Il Vice Presidente dell'Assemblea;

c) Tre membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;

d) Tre membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Articolo 15

Poteri del Comitato Esecutivo

Spetta al Comitato Esecutivo di:

(1) Vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;

(2) Vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'E.B.T.;

(3) Provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.;

(4) Assumere e licenziare il personale dell'E.B.T. e regolarne il trattamento economico;

(5) Predisporre i regolamenti interni dell'E.B.T. e sottoporli all'approvazione dell’Assemblea;

(6) Riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;

(7) Approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 16

Riunioni del Comitato Esecutivo

(1) Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi o ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e, straordinariamente, quando sia richiesto da almeno tre membri effettivi del Comitato.

(2) La convocazione è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

(3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T.

(5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno cinque membri.

(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno cinque membri.

(7) Ciascun membro ha un voto.

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci

(1) Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazione dei Datori di lavoro, uno dai Sindacati dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei Revisori ufficiali dei conti, che ne è il Presidente.

(2) Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forze maggiore.

(3) I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

(4) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

(5) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

(6) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

(7) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

(8) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Articolo 18

Il Patrimonio dell'E.B.T.

(1) Le disponibilità dell'E.B.T. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

(2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'E.B.T.; ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

(3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell'E.B.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.T., è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

(5) I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.T. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Articolo 19

Gestione dell'E.B.T.

Per le spese di impianto e di gestione, l'E.B.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Articolo 20

Bilancio dell'E.B.T.

(1) Gli esercizi finanziari dell'E.B.T. hanno inizio il primo Gennaio e termineranno il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'E.B.T.; e del bilancio preventivo.

(2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 Marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Comitato di Vigilanza Nazionale di cui all'articolo 6 del C.C.N.L. Turismo del 6 ottobre 1994 ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Articolo 21

Liquidazione dell'E.B.T.

(1) La messa in liquidazione dell'E.B.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'articolo 1 nei seguenti casi:

a)qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;

b)qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;

c)qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alle trattenute ed al versamento dei contributi.

(2) Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'E.B.T. i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.

(3) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datoti di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale.

(4) Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

(5) Il Patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.

(6) In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunaletenuti presenti i suddetti scopi.

Articolo 22

Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al Regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale il quale è tenuto ad esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deliberata dall'Assemblea dell'E.B.T., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.

Articolo 23

Controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all'esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.

Articolo 24

Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al Regolamento e, inquanto applicabili, le norme di legge in vigore.